Quali le sanzioni?

COMPILAZIONE E GESTIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Le sanzioni relative alle violazioni circa la corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti sono indicate nell’articolo 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari – commi 2, 3, e 5 del D.lgs 152/2006 che recitano testualmente: le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2600,00 euro a 15500,00 euro.

Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15500,00  euro a 93000,00 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dall’amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da 1040,00 euro a 6200,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2070,00 euro a 12400,00 euro per i rifiuti pericolosi.

Il numero di unità lavorative calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.

Ai fini sanzionatori intendiamo quindi:

Chiunque – qualsiasi soggetto obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico;

Omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto – Si ritiene debbano intendersi le irregolarità le omissioni totali o parziali commesse nell’indicazione dei dati previsti per legge, indicati nell’articolo 190 del D.lgs 152/06 e precisamente:

Le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti nonché le altre informazioni previste dal Decreto Ministeriale n. 148 del 1998 e per gli stabilimenti e le imprese che svolgono attività di smaltimento e recupero rifiuti anche:

a. L’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b. La data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c. Il metodo di trattamento impiegato;

La sanzione amministrativa pecuniaria che è identica per la totale o parziale omissione dei registri relativi ai rifiuti non pericolosi è oggi compresa tra € 2.600 ed € 15.500 (pagamento in misura ridotta pari al terzo del massimo pari ad € 5.166,67 );

Nel caso registri relativi ai rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria che è identica per la totale o parziale omissione è oggi compresa tra € 15.500 ed € 93.000 (pagamento in misura ridotta pari al terzo del massimo o doppio del minimo pari ad € 31.000 );

La sanzione è unica anche se sul registro si riscontrano più violazioni;

Se un registro è utilizzato sia per le annotazioni relative ai rifiuti pericolosi che non pericolosi si applicano, in caso di violazioni relative a registrazioni di rifiuti pericolosi e non pericolosi le due sanzioni pur trattandosi di un unico registro;

Nel caso di registri relativi a rifiuti pericolosi, l’Autorità amministrativa, in sede di emissione dell’ordinanza ingiunzione deve applicare la sanzione accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica per il soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore;

Nel caso di imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15 le sanzioni relative alla violazioni sui registri di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi sono comprese tra € 1.040 e € 6.200 (si applica la somma di € 2.066,67 pari al terzo del massimo); per i registri relativi ai rifiuti pericolosi le sanzioni sono comprese tra € 2.070 ed € 12.400 ( si applica la somma di € 4.133,33 pari al terzo del massimo);

Nel caso di indicazioni formalmente incomplete od inesatte (altre notizie diverse da quelle di cui sopra ) o nel caso di mancata conservazione o mancato invio alle autorità competenti dei registri la sanzione da applicare è pari ad € 516, 67 (terzo del massimo).

DIVIETO DI ABBANDONO

Divieto di abbandonare e depositare in maniera incontrollata i rifiuti sul suolo e nel suolo e di immettere i rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee

SANZIONE (DLGS. n. 152/06: art. 256, c. 2)

Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

OBBLIGO DEL FORMULARIO

Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 a 9.300,00 euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193.

Ai fini sanzionatori intendiamo quindi:

Chiunque – il produttore od il trasportatore ai quali spetta la redazione del formulario e che con la sottoscrizione ne assumono la responsabilità della correttezza dei dati sopra indicati e concorrono nella predetta violazione quando siano due soggetti distinti;

Dati incompleti od inesatti – Si ritiene debbano intendersi le irregolarità le omissioni totali o parziali commesse nell’indicazione dei dati previsti per legge, indicati nell’articolo 193 del d.lgs 152/06 e precisamente:

•             Nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

•             Origine, tipologia e quantità del rifiuto;

•             Impianto di destinazione;

•             Data e percorso dell’istradamento;

•             Nome ed indirizzo del destinatario

La sanzione amministrativa pecuniaria che è identica per la totale o parziale omissione è oggi compresa tra € 1.600 ed € 9.300 (pagamento in misura ridotta pari al terzo del massimo cioè ad € 3.100);

La pena di cui all’articolo 483 C.P. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) è la reclusione fino a due anni;

Nel caso di indicazioni formalmente incomplete od inesatte (altre notizie diverse da quelle di cui sopra ) o nel caso di mancata conservazione dei formulari la sanzione da applicare è pari ad € 516, 67 (terzo del massimo).

Si applica una sanzione per ogni formulario riscontrato irregolare e poiché i formulari costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico si potrebbe anche applicare la violazione relativa alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico.








tutte le notizie