Guida Rapida per Imprese Agricole

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- Classificazione dei rifiuti (codice CER);
- Caratterizzazione mediante analisi di laboratorio per tutti i rifiuti pericolosi ed i rifiuti non pericolosi “a specchio”;
- Etichettatura delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti;
- Registro di carico scarico solo per i rifiuti pericolosi, sostituibile dai FIR (ultimi 3 anni);
- Deposito temporaneo valido per stessa azienda (nel raggio di 10 km) o per soci di cooperativa/consorzio;
- Possibile trasporto con proprio mezzo non autorizzato solo in caso di “sistemi organizzati di raccolta”;
- Formulario di trasporto (FIR), da conservare 1^ e 4^ copia;
- MUD solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi (ad esempio: contenitori di fitofarmaci non bonificati, olio esausto, batterie).
Consulta l’elenco dei rifiuti potenzialmente prodotti dalla tua attività e confrontali con i rifiuti che attualmente gestisci.
RIFIUTI IN AGRICOLTURA
CER |
Tipologia |
Descrizione esemplificativa |
---|---|---|
020104 |
Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
Teli copertura serre e/o tunnel (LDPE); Teli lungavita (LDPE); Pacciamature (LDPE); Manichette monouso (PE); Vasetteria (PP); Tubazioni di irrigazione (PVC) |
020110 |
Rifiuti metallici |
Rifiuti metallici diversi dagli imballaggi metallici |
150102 |
Imballaggi in plastica |
Contenitori in plastica - flaconi/taniche – esclusi fitofarmaci (PE/PET); Film plastica (PE); Film termoretraibili (PE); Cassette ortofrutta (PP). Possono assimilarsi ai rifiuti non pericolosi i contenitori vuoti dei fitofarmaci e diserbanti “bonificati”. |
150103 |
Imballaggi in legno |
Pallets; Cassette in pioppo; Altri imballaggi in legno non trattato |
150101 |
Imballaggi carta e cartone |
Scatole in cartone; Sacchi sementi; Buste e/o sacchi mangimi |
150106 |
Imballaggi multipli, poliaccoppiati e/o compositi |
Contenitori flessibili e/o rigidi in: Plastica/carta; Plastica/alluminio |
150104 |
Imballaggi in metallo |
Contenitori alluminio; Contenitori ferro; Contenitori banda stagnata |
160103 |
Pneumatici fuori uso |
Pneumatici fuori uso |
150110* |
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
Sacchi vuoti di sementi se trattate, contenitori vuoti di diserbanti, fitofarmaci e medicinali compresi i vaccini ad antigene spento |
020108* |
Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose |
Fitofarmaci non più utilizzabili; Prodotti pesticidi e/o biocidi scaduti |
020109* |
Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 |
Prodotti agrochimici non più utilizzabili non pericolosi |
130205* |
Olio esausto |
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |
160601* |
Batterie al piombo |
Batterie al piombo |
180103* |
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
Contenitori vuoti di vaccini vivi, cannule da fecondazione, guanti, aghi, siringhe, garze, etc. Da stoccare in appositi contenitori a forma di un secchiello per le siringhe e di scatola per i contenitori vuoti, garze, oggetti da taglio. |
180205* |
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose |
Farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili |
150202* |
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
Stracci sporchi, carta e indumenti sporchi, segature sporche, etc |
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Omessa o incompleta tenuta del Registro di Carico e Scarico
I soggetti di cui all'art. 190, c1, che non abbiano aderito a Sistri di cui all'art. 188-bis, c2, lettera a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €.
I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità dovute, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 93.000 €.
Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al c2 e c1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 € a 6.200 € per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 € a 12.400 € per i rifiuti pericolosi.
Dati incompleti od inesatti sui Formulari
La sanzione amministrativa pecuniaria che è identica per la totale o parziale omissione è oggi compresa tra € 1.600 ed € 9.300 (pagamento in misura ridotta pari al terzo del massimo cioè ad € 3.100).
La pena di cui all’articolo 483 C.P. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) è la reclusione fino a due anni.
Nel caso di indicazioni formalmente incomplete od inesatte (altre notizie diverse da quelle di cui sopra ) o nel caso di mancata conservazione dei formulari la sanzione da applicare è pari ad € 516, 67 (terzo del massimo).
Si applica una sanzione per ogni formulario riscontrato irregolare e poiché i formulari costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico si potrebbe anche applicare la violazione relativa alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico.
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. L’art. 256, comma 5, D.lgs. n. 152/2006 prevede che: “Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Sanzioni per ritardata o mancata presentazione del MUD
La presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall'art. 258, comma 1, del D.lgs. 152/2006).
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